Società sportiva - acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico – art. 20-bis NOIF - requisiti di solidità finanziaria - dichiarazione dell’istituto di credito che attesti di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) - Differenza e relazione di crescente gravità tra le due fattispecie di “unlikely to pay” e “bad loan
La materia della quantificazione del rischio è oggetto di definizione a livello europeo, rimettendosi alle autorità nazionali le misure di vigilanza e le istruzioni applicative di pertinenza. In applicazione del regolamento UE 227/2015, la regolamentazione bancaria prevede tre categorie di crediti deteriorati, cioè di crediti la cui riscossione, da parte delle banche, è diventata incerta, anche solo per gli interessi, con gradi di gravità crescente: scaduti/sconfinanti deteriorati, inadempienze probabili e sofferenze. In particolare occorre fare riferimento alla normativa primaria (art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013, c.d. CRR) e alla relativa disciplina di attuazione (Circolare Banca d’Italia n° 139 dell’11.2.1991 con i relativi costanti aggiornamenti). L’articolo 178, comma 1, CRR detta la nozione di debitore in default individuando le due fattispecie rilevanti: le inadempienze probabili, o unlikely to pay (c.d. UTP) nella lett. a), e gli scaduti (past due) nella lett. b). È evidente la differenza e relazione di crescente gravità tra le due fattispecie: la qualifica di inadempienza probabile (unlikely to pay) si deve ascrivere ai rapporti per i quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie. Vengono invece classificati a sofferenza (bad loans) i rapporti connotati già, non solo potenzialmente, da un grado di inadempimento accertato per la situazione di insolvenza o equiparata del debitore, tenuto conto del superamento delle soglie previste dalla disciplina bancaria di riferimento e della valutazione della situazione finanziaria complessiva del debitore da parte della banca interessata. Esiste non identità o equipollenza tra i due livelli (sofferenze e UTP), posto che invece si tratta di due gradi differenti connotati da crescente e progressiva gravità della esposizione in ragione, da un lato, della mera possibilità di inadempienza, peraltro suscettibile ancora di correzione; dall’altro della verificata condizione di inadempienza. Quindi, sarebbe difficilmente giustificabile che una disciplina ispirata a canoni di puntuale e selettiva rappresentazione di ben precisi indici di affidabilità finanziaria, poi si limiti a chiedere alternativamente la dimostrazione di due requisiti posti tra loro in condizione di gravità crescente l’uno rispetto all’altro. Basti dire che, ove mai fosse stata questa la volontà del legislatore federale, non si vede che senso avrebbe la prescrizione della necessità di attestazione anche del più grave dei due requisiti (assenza di rapporti qualificati a sofferenza), posto che basterebbe la dimostrazione del requisito connotato da minore gravità.
Stagione: 2021-2022
Numero: 39/CFA/2021-2022
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: art. 20-bis NOIF;
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Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
- Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
- L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
- Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
- Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.
Art. 42 - Riabilitazione
- I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
- a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
- b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
- c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.